La rappresentanza consiste nel potere di un soggetto (rappresentante) di sostituirsi ad un altro (rappresentato) nel compimento di uno o più negozi giuridici, i cui effetti si produrranno in ogni caso nella sfera giuridica del rappresentato.  

Come previsto dall’art. 1387 c.c., tale potere può essere conferito dalla legge (es., il potere dei genitori di rappresentare i figli) o dall’interessato (es., tramite una procura).  

Con la procura viene conferito al rappresentante il potere di agire in nome e per conto del rappresentato, così che gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadano direttamente nella sfera giuridica del secondo (es., tramite una procura ad acquistare un immobile, parteciperà al rogito notarile di vendita il procuratore, ma la proprietà dell’immobile verrà acquistata direttamente dal conferente).  

La procura ha natura di atto unilaterale (che per esistere necessita cioè della sola volontà del conferente) e recettizio (che acquista efficacia solo nel momento in cui perviene al procuratore). Essa può essere inoltre generale o speciale: nel primo caso, avrà ad oggetto il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di straordinaria amministrazione in essa indicati; nel secondo caso, essa avrà invece ad oggetto solo gli atti in essa specificamente considerati.  

E’ particolarmente importante la forma della procura, essendo previsto che essa non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). Pertanto, se un rogito notarile di vendita dovrà essere stipulata per atto pubblico, l’eventuale procura conferita per il compimento dell’atto dovrà assumere la stessa forma.  

Il terzo che contratta con il procuratore può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri; pertanto ha il diritto di esigere copia della procura (art. 1393 c.c.).  

Le eventuali modificazioni o la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (art. 1396 c.c.).  

Un caso particolare è dato dal contratto concluso con se stesso: tale contratto è annullabile, a meno che il rappresentato abbia espressamente autorizzato specificatamente il rappresentante a procedervi (ipotesi più ricorrente), ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo tale da escludere la possibilità di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 1395 c.c..