Accade spesso che un unico diritto abbia più titolari. Quando questa situazione si verifica nell’ipotesi di un diritto reale (es. proprietà) si parla di comunione, specificamente disciplinata agli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile 

Come previsto dall’art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento.  

Quali sono le modalità per procedere allo scioglimento della comunione? 

L’art. 1114 c.c. stabilisce che la divisione debba essere fatta in natura, se il bene può essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.  

Non sempre, come è facile intuire, sussiste il requisito della comoda divisibilità del bene, ancor più se si tratta di comproprietà su una sola unità immobiliare, come è invece molto frequente che accada.   

La giurisprudenza, in sede di applicazione della norma al caso concreto, ci aiuta a comprendere meglio, come, in un caso del genere, si debba procedere allo scioglimento.  

Particolarmente interessante appare quanto esaminato dal Giudice in materia di comproprietà ereditaria, proprio con riferimento al caso di un immobile non comodamente divisibili (fattispecie a sua volta disciplinata, in ambito successorio, dall’art. 720 c.c.).  

“Al fine dello scioglimento della comunione avente ad oggetto un bene immobile, il requisito della comoda divisibilità dello stesso, disciplinato dagli articoli 720 e 1114 c.c., presuppone che il frazionamento si possa attuare mediante la determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da servitù e limitazioni eccessive. E’ inoltre necessario che dette porzioni possano formarsi senza la necessità di affrontare e risolvere problemi tecnici che richiedano di affrontare costi eccessivi, si presentino particolarmente complessi ovvero determinino un notevole deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto all’intero. Ne consegue che, ove lo scioglimento della comunione si presenti particolarmente difficoltoso o dispendioso, può realizzarsi anche mediante l’attribuzione dell’intero immobile ad uno dei condividenti previa corresponsione del conguaglio a favore delle altre parti non assegnatarie oppure attraverso la vendita a terzi dell’immobile e la conseguente distribuzione del ricavato in proporzione alle quote di partecipazione alla comunione dei ciascuno dei partecipanti”.  

(Tribunale di Vicenza, Sezione 1 civile, Sentenza 25 ottobre 2011, n. 1617).